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Attività estere e compilazione del quadro RW

07 nov 2017

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L’obbligo di segnalazione nel quadro RW grava sulle persone fisiche, sugli enti non commerciali e sulle società semplici ed equiparate (residenti o aventi la sede in Italia) che, nel corso del periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria i quali sono potenzialmente idonei a produrre redditi imponibili in Italia.

Ricorrendo il menzionato presupposto, tali beni devono essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi, utilizzando il quadro RW.

Per completezza d’informazione, si ricorda che analogo obbligo è posto a carico di coloro che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, ne risultino i titolari effettivi, così come disposto dall’art. 4, c. 1 del D.L. n. 167/1990.

Ciò premesso, non devono essere indicati nel quadro RW i depositi e i conti correnti bancari esteri qualora il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non ecceda 15.000 euro (cfr. art. 4, c. 3 D.L. n. 167/1990).

Ne consegue che se all’inizio e al termine del periodo d’imposta non sia stato superato tale limite, ma le movimentazioni siano risultate superiori (esempio: saldo iniziale euro 5.000, versamenti 30.000, prelevamenti 25.0000, saldo finale 10.000), ricorre l’obbligo di cui sopra.

Inoltre, indipendentemente dal superamento del limite, il quadro RW deve sempre essere compilato nell’ipotesi sia dovuto il pagamento dell’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie estere).

Lo Studio Bianchi ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.