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Info azienda febbraio 2019

16 feb 2019

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ULTIME NOVITÀ FISCALI

Bonus cultura 18enni

DPCM 7.12.2018, n. 138

È stato pubblicato il Decreto che modifica le modalità operative del “bonus cultura” per i 18enni residenti in Italia. In particolare:

- i beneficiari (soggetti che hanno compiuto 18 anni nel 2018) devono registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata (www.18app.italia.it) dal 7.1 al 30.6.2019 e possono utilizzare lo stesso fino al 31.12.2019;

- a favore dei soggetti presso cui è possibile utilizzare il suddetto bonus è riconosciuto un credito di pari importo “incassabile” tramite l’emissione di una fattura elettronica.

Fatture elettroniche e

imposta di bollo

Decreto MEF 28.12.2018

È stato pubblicato il Decreto che stabilisce le nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche. In particolare ora è disposto che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo.

A tal fine l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto con una specifica comunicazione nell’area riservata del proprio sito Internet. Il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con un mod. F24 precompilato.

Prezzo di cessione

incongruo

Sentenza Corte Cassazione

16.1.2019, n. 877

È legittimo l’accertamento per il recupero dell’IVA qualora il prezzo di cessione di un bene risulti inferiore a quello di mercato. L’acquirente, al fine di evitare la responsabilità solidale con il cedente per l’IVA non corrisposta, può dimostrare la plausibilità del minor corrispettivo in quanto il prezzo è analogo a quello costantemente pattuito nelle precedenti transazioni con il medesimo cedente ovvero altri operatori praticano quel prezzo o prezzi simili.

Elenchi split payment 2019

Sito Internet Ministero Finanze

Sono stati pubblicati gli elenchi per il 2019 dei soggetti interessati all’applicazione dello split payment. In particolare:

- sono disponibili 6 elenchi (come per il 2018);

- è possibile ricercare i soggetti interessati tramite il relativo codice fiscale.

Gli elenchi sono disponibili al seguente indirizzo

http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio


COMMENTI

IL SALDO / STRALCIO DEI DEBITI

La Finanziaria 2019 ha previsto a favore delle persone fisiche, aventi specifici requisiti, la possibilità di estinguere i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte / contributi risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, mediante la presentazione di uno specifico modello SA-ST recentemente reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione e il versamento delle somme dovute, esclusi sanzioni / interessi di mora / somme aggiuntive.

SOGGETTI INTERESSATI

Il saldo / stralcio dei debiti interessa le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Tale situazione sussiste:

· qualora l’ISEE del nucleo familiare sia non superiore a € 20.000;

· in ogni caso, a prescindere dal valore dell’ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

DEBITI DEFINIBILI

La definizione in esame:

· interessa esclusivamente i debiti derivanti dall’omesso versamento di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;

- contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali / Gestioni dei lavoratori autonomi dell’INPS (ossia, Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione separata INPS), esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

· riguarda i debiti diversi da quelli di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l’annullamento automatico al 31.12.2018.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sul proprio sito Internet:

· per i debiti non rientranti nelle predette due fattispecie è comunque possibile, al sussistere dei relativi requisiti, l’adesione alla rottamazione-ter” (presentazione domanda di adesione entro il 30.4.2019 utilizzando il mod. DA-2018);

· qualora nelle diverse cartelle ovvero nella medesima cartella / avviso siano presenti debiti riferiti a carichi rientranti nel saldo / stralcio e altri esclusi dalla relativa disciplina, il soggetto può presentare 2 distinte dichiarazioni, una al fine del saldo e stralcio e l’altra al fine della “rottamazione-ter”.

Va considerato che i debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla rottamazione-bise rottamazione-ter”, qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l’integrale e tempestivo versamento delle somme dovute. Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.

MODALITÀ DI ADESIONE

Per la definizione in esame è richiesta la presentazione di un’apposita dichiarazione all’Agente della riscossione entro il 30.4.2019, utilizzando lo specifico mod. SA-ST disponibile sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Va evidenziato che:

· entro il 30.4.2019 è possibile integrare la dichiarazione presentata anteriormente a detta data;

· per beneficiare degli effetti della definizione la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute a titolo di capitale ed interessi relativamente ai carichi in esame. In tal modo si determina l’estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni ed interessi moratori.

Dati richiesti

Nel mod. SA-ST devono essere riportati, oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato e alla dichiarazione di domiciliazione ai fini della trattazione della richiesta, le seguenti informazioni:

· volontà, tramite la barratura dell’apposita casella, di definire tutti i carichi ovvero soltanto alcuni di essi; in quest’ultimo caso va altresì riportato:

- il numero della cartella / avviso (cartella di pagamento / avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito dell’INPS) per il quale è richiesta la definizione agevolata;

- il carico (con indicazione del relativo numero identificativo), qualora il soggetto intenda aderire solo per alcuni debiti contenuti nelle specifiche cartelle oggetto di definizione;

· attestazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica barrando alternativamente la casella relativa alla:

- dichiarazione di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), con la segnalazione del valore dell’ISEE (non superiore a € 20.000) del nucleo familiare.

È possibile omettere l’indicazione del valore dell’ISEE nel caso in cui la DSU sia presentata a decorrere dal 16.4.2019 (considerando i tempi previsti per il rilascio della certificazione ISEE da parte dell’INPS);

- allegazione copia conforme del decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni.

La dichiarazione in esame è considerata come richiesta di “rottamazione-ter” in caso di:

· mancata compilazione della casella relativa all’attestazione del valore dell’ISEE ovvero di riferimento ad una DSU avente la data di fine validità antecedente alla data di presentazione della dichiarazione in esame;

· mancata allegazione della copia conforme del decreto, in caso di procedura di liquidazione dei beni;

· volontà, tramite la barratura dell’apposita casella, di effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o ratealmente, indicando il numero di rate scelto (da 2 a 4);

· non sussistenza, tramite la barratura dell’apposita casella, della pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce l’istanza ovvero, in presenza di giudizi pendenti, l’assunzione dell’impegno a rinunciare agli stessi.

Modalità di presentazione

Il modello va presentato:

· direttamente allo sportello dell’Agenzia Entrate Riscossione;

· tramite PEC utilizzando gli specifici indirizzi nello stesso riportati. In tal caso, va allegata copia del documento d’identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.

Come evidenziato nelle note al modello di definizione, “eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili” sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

La presentazione può essere delegata, compilando il prospetto “Delega alla presentazione” contenuto nel modello e allegando copia del documento d’identità del delegante / delegato.

Comunicazioni dell’Agente della riscossione

Entro il 31.10.2019 l’Agente comunica al soggetto interessato:

· l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;

· l’importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Entro la predetta data l’Agente comunica l’impossibilità di estinguere il debito qualora:

· non sussistano i requisiti previsti;

ovvero

· la definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi.

In tal caso, se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la rottamazione-ter”, l’Agente avvisa il debitore dell’automatica inclusione degli stessi in tale definizione, indicando le somme dovute, ripartite in 17 rate, e la relativa scadenza.

Prima rata pari al 30%

Entro il 30.11.2019

Rate successive di pari importo (restante 70%)

A decorrere dal 2020:

entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno

Dall’1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO

Ai fini dell’estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare:

· quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

Valore ISEE

Importo dovuto per la definizione

Non superiore a € 8.500

16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi

Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500

20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi

Superiore a € 12.500

35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi

Per i soggetti per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni va effettuato il versamento del 10% di quanto dovuto a titolo di capitali ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo;

· quanto maturato a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in forma rateale. In quest’ultimo caso:

· il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Rata

Ammontare

Termine versamento

Prima

pari al 35%

Entro il 30.11.2019

Seconda

pari al 20%

Entro il 31.3.2020

Terza

pari al 15%

Entro il 31.7.2020

Quarta

pari al 15%

Entro il 31.3.2021

Quinta

pari al 15%

Entro il 31.7.2021

· non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73.

Merita inoltre evidenziare che:

· il pagamento può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;

- mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;

- presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. In tal caso le somme possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica amministrazione;

· il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione / una delle rate) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Il ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l’inefficacia delle definizione e non comporta l’applicazione di interessi;

· se le somme necessarie per la definizione agevolata sono oggetto di procedura concorsuale nonché di procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

· sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

· l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

· il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;

· ai fini del rilascio del DURC, va dichiarata l’intenzione di aderire alla definizione in esame.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Nel caso in cui si manifestino fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l’Agente della riscossione procede al relativo controllo