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Riconoscimento qualifiche professionali europee

17 mar 2019

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RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI EUROPEE. LA COMMISSIONE INVITA GLI STATI MEMBRI A ADEGUARSI TEMPESTIVAMENTE ALLA DIRETTIVA

In data 7 marzo 2019, la Commissione europea ha attivato procedure d'infrazione nei confronti di 26 Stati membri per non aver garantito la piena attuazione delle norme dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

La direttiva sulle qualifiche professionali (direttiva 2013/55/UE) consente a tutti i professionisti abilitati in uno Stato membro di esercitare la propria professione o prestare servizi anche negli altri Stati; la disciplina contenuta nella direttiva doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali degli Stati europei entro il 18 gennaio 2016.

26 Stati membri non hanno ancora proceduto ad integrare nei propri ordinamenti le disposizioni contenute nella direttiva, la Commissione Europea pertanto ha inviato a 24 Stati, tra cui anche l’Italia, pareri motivati inerenti questioni imprescindibili per assicurare il funzionamento delle disposizioni, mentre Estonia e Lettonia sono state costituite in mora.

Grazie alla direttiva n. 55, le qualifiche relative a professioni regolamentate vengono automaticamente riconosciute in tutti gli Stati membri, in modo da facilitare la possibilità per i professionisti di svolgere la propria attività in ogni Stato membro o al servizio di soggetti situati in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui il soggetto svolge abitualmente la propria professione, garantendo al contempo un migliore livello di tutela per i consumatori e i cittadini. La direttiva regola ad esempio la mobilità temporanea, lo stabilimento in un altro paese dell’UE, diversi sistemi di riconoscimento delle qualifiche e verifiche relative alla conoscenza delle lingue e ai titoli di studio professionali; essa in generale si applica alle professioni regolamentate, quali infermiere, medico, farmacista o architetto; sono invece escluse le professioni disciplinate da norme specifiche dell'UE, quali revisore dei conti, intermediario assicurativo, controllore del traffico aereo, avvocato e agente commerciale.

Tale disciplina è integrata dalla tessera professionale europea; un certificato elettronico disponibile da gennaio 2016 per cinque professioni (infermiere responsabile dell’assistenza generale, fisioterapista, farmacista, agente immobiliare e guida di montagna).

Per garantire l’adeguata tutela dei cittadini nell’UE, la Commissione ha previsto inoltre un meccanismo di allerta. Lo Stato membro che ospita professionisti di altri paesi dell'UE ha il dovere e la responsabilità di verificare le qualifiche o l’idoneità alla pratica e, in caso di dubbio fondato, di contattare lo Stato membro che ha rilasciato il diploma.

Per facilitare e accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione ha istituito il sistema elettronico di informazione del mercato interno (IMI).

5.1 Come ottenere la tessera professionale europea

Ad esempio, la tessera professionale europea è disponibile anche in Italia, infatti, in relazione a tale prodotto, il nostro paese non è stato raggiunto da un provvedimento specifico della Commissione, non così invece per l’istituzione di centri di assistenza e la trasparenza e proporzionalità degli ostacoli normativi, per tali adempimenti, invece, l’Italia è risultata ancora carente.

Per ottenere la tessera occorre accedere al sistema IMI, registrarsi e presentare apposita istanza, allegando tutti i documenti richiesti. Una volta presentata la domanda, le autorità procedono a verificarne il contenuto e a rilasciare al professionista apposita ricevuta, comunicando eventuali informazioni mancanti o dati errati. Si tratta di una procedura elettronica nuova, con cui il professionista può seguire l’iter della propria domanda e riutilizzare la documentazione già inserita sul portale per presentare nuove domande in altri paesi. Per il rilascio della tessera vi sono tempi diversi a seconda che il professionista intenda trasferirsi temporaneamente per svolgere uno o più servizi specifici oppure intenda trasferirsi stabilmente in altro Stato membro. Nel primo caso, occorrono tre settimane circa perché le autorità analizzino la domanda e i documenti presentati; nel secondo caso invece sono necessari circa tre mesi. Allo stesso modo, la validità della tessera ha una durata diversa: qualora il professionista intenda trasferirsi stabilmente, essa ha una durata illimitata, se la richiesta della tessera è temporanea, la stessa invece dura 18 mesi.

Non è detto però che lo Stato accolga la richiesta, è possibile, infatti, che la domanda venga respinta, perché il livello di esperienza o istruzione del professionista non sia sufficiente per operare nell’altro Stato e quindi si richieda al professionista di provvedere con la frequentazione di corsi o altre azioni.

Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate AGE-AGEDC001, Registro Ufficiale 0111398.-14-07-2016-U, per l’Italia ha previsto che per il rilascio della tessera professionale europea si applica l’imposta di bollo del valore di 16 euro (32 euro se la richiesta della tessera è per svolgere la professione in maniera temporanea in altro Stato, ma lo Stato ospitante non abbia effettuato alcuna verifica preliminare e pertanto la Tessera Professionale Europea viene concretamente rilasciata dall’ADE). Sono tenuti al versamento della suddetta imposta di bollo coloro i quali, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Direttiva 2005/36/CE (oggi modificata dalla direttiva 2013/55/UE), intendono richiedere il rilascio della Tessera Professionale Europea per esercitare in un altro Stato Membro la propria professione di farmacista, infermiere professionale, fisioterapista, agente immobiliare.

5.2 Cosa accadrà ora

Tornando alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, tutti gli Stati membri interessati hanno adesso a disposizione due mesi di tempo per rispondere alle deduzioni presentate dalla Commissione. In assenza di risposte soddisfacenti, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato all'Estonia e alla Lettonia e deferire gli altri 24 Stati membri alla Corte di giustizia dell'UE. In tal caso, la Commissione potrà chiedere alla Corte di sanzionare lo Stato membro in questione fin dalla prima sentenza di inadempimento, imponendo il pagamento di una penalità, ai sensi dell’art. 260 paragrafo 3 del TFUE.

Brescia, 15 marzo 2019